Comitato genitori

 

STATUTO

Premessa
La possibilità di costituire un Comitato è sancita dall’art. 15 comma 2 del D.Lvo 297/94 – Testo Unico : « I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di classe, possono esprimere un Comitato dei Genitori del Circolo o dell’Istituto ». La legge sull’autonomia scolastica – D.P.R. 275/99 Art. 3 comma 3 – stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.O.F e dei progetti di sperimentazione. « Il Piano dell’Offerta Formativa é elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori…. »
Il Comitato dei Genitori é quindi considerato un’Associazione di fatto: le sue prerogative e i suoi limiti sono quelli definiti per le Associazioni di Fatto.

 

Allegati

statuto_rosmini_11.pdf